TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ACCEDERE ALL’I.R.C.

dalla Nuova Intesa tra CEI e MIUR firmata il 28 giugno 2012

 

4.1. L'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata.

4.2. Dall’anno scolastico 2017/18 per l’insegnamento della Religione Cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

 

LE NUOVE NORME

4.2.1. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a)  titolo accademico (baccalaureato (o Primo Grado di studi), licenza (o Secondo Grado di studi)o dottorato (o Terzo Grado di studi) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;(*)

b)  attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;

c)  laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede.(*)

 

4.2.2. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito:

a)  da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui al punto 4.2.1.;

b)  da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.

L'insegnamento della religione cattolica può essere altresì impartito, ai sensi del punto 2.6, da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.(*)

 

NORME TRANSITORIE

4.3. I titoli di qualificazione professionale indicati ai punti precedenti sono richiesti a partire dall'anno scolastico 2017-2018;  mentre, dall'entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità:

a) nelle scuole di ogni ordine e grado, a coloro che siano in possesso di uno dei presenti requisiti:

a.1) a coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose (o la laurea triennale nuovo ordinamento) rilasciato entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;(*)

a.2) a coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana;(*)

b) nelle scuole dell'infanzia e primarie:

b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose (o laurea triennale nuovo ordinamento)  rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; (*)

b.2) agli insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007 -2012;

b.3) a coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012, fermo il riconoscimento dell'idoneità.

 

4.3.2. A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985, come successivamente modificata, entro la data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008.

 

IN SINTESI:

Dal 2017-18 per tutte le scuole

  • (Baccalaureato (o Primo Grado di studi), licenza (o Secondo Grado di studi) o dottorato (o Terzo Grado di studi) rilasciato da una facoltà teologica approvata dalla Santa Sede.
  • Attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
  • Laurea magistrale in scienze religiose (laurea triennale + biennio di specializzazione)
    Master II livello per docenti di classe
  • UPS - Specializzazione in "Educazione e Religione" (vedi corso di laurea) (Curriculo e depliant) (**)

______________

(*) NB.Ai fini dell'IRC non viene riconosciuto come titolo teologico il diploma rilasciato dalla Scuola Diocesana di Formazione Teologico-Pastorale conseguito dopo il corso dell'Anno Accademico 2012-2013.

(*) lo scorso 8 giugno 2017 Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4.2.3 dell’Intesa del 28 giugno 2012 (D.P.R. 175/2012), ha comunicato alla Senatrice Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’elenco delle Discipline ecclesiastiche e l’elenco delle Facoltà e degli Istituti abilitati a rilasciare i titoli di studio che costituiscono qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche italiane. (vedi elenco). A seguito di questa comunicazione, Mons. Crociata ha inviato ai Presidi e ai Decani delle facoltà teologiche una lettera (Pot. n. 563/2012 del 20 luglio 2012) unitamente alla NOTA (Prot n. 2989 del 6/11/2012) del MIUR a firma del Capo dipartimento, chiedendo che ciascun candidato oltre ai titoli professionali abbia anche una specifica preparazione pedagogica e didattica.

Per questo sono stati indicati i quattro "Corsi" cosiddetti "CARATTERIZZANTI":

1. Teoria della Scuola e legislazione scolastica;

2. Pedagogia e didattica;

3. Metodologia e didattica dell'IRC

4. Tirocinio dell'IRC.

L'Ufficio diocesano IRC, pertanto, a partire dasll'AS 2017-18 si adegua a queste direttive contenute nella lettera (Prot. n.29/17/IRC dell11 luglio 2017) inviata dall'Ufficio Centrale IRC.

In concreto: gli aspiranti all'IRC oltre ai titoli professionali conseguiti prima dell'Intesa del giugno 2012, nella domanda DEVONO produrre anche, come integrazione ai suddetti CORSI CARATTERIZZANTI rilasciati da un ISSR riconosciuto dalla CEI.

 

 


 

APPENDICE

SERVIZIO NAZIONALE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

SERVIZIO NAZIONALE PER GLI STUDI SUPERIORI DI TEOLOGIA E DI SCIENZE RELIGIOSE

 

Prot. n. 39/13/STSR                                                  Roma, 24 luglio 2013

 

Indicazioni sul tirocinio per l’IRC

 

Per accedere all’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola pubblica italiana occorre possedere un titolo accademico adeguato, secondo le indicazioni dell’Intesa CEI-MIUR firmata il 28 giugno 2012 ed emanata con DPR 175 del 20.8.2012, e l’idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano della Diocesi nella quale si intende insegnare.

Il percorso accademico formativo deve prevedere anche i corsi di studio professionalizzanti e il tirocinio come previsto anche dalla Nota ministeriale n. 2989 del 6 novembre 2012.

In quest’ottica e con l’intento di favorire una prima riflessione sul tirocinio, il 29 maggio 2013 si è svolto a Roma un seminario organizzato in maniera congiunta dal Servizio Nazionale per gli Studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose e dal Servizio Nazionale per l’IRC della CEI.

Dal seminario sono emerse diverse questioni e la richiesta di alcuni parametri essenziali, anche perché il tirocinio coinvolge varie realtà e richiede, per sua natura, un partenariato fra istituzione accademica, scuola e Uffici Diocesani per l’IRC.

 

 

1. Configurazione del corso di tirocinio

 

a. Il corso di tirocinio ha un valore formativoorientativo alla professione del futuro docente di IRC; la sua titolarità e responsabilità spettano all’istituzione accademica che lo organizza (Facoltà teologica, ISSR e altri Istituti accademici).  Essendo coinvolte anche le scuole pubbliche e i docenti di IRC in servizio, l’istituzione accademica si avvale della collaborazione degli Uffici per l’IRC (anche delle Diocesi di appartenenza degli studenti) per la scelta delle scuole e per la verifica della disponibilità e della competenza dei docenti accoglienti.

 

b. Il docente dell’istituzione accademica (tutor) progetta, organizza e coordina il tirocinio per gli studenti; incontra personalmente il docente di IRC in servizio (docente accogliente o mentore), per concordare le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio stesso. I docenti accoglienti dovranno essere opportunamente preparati e seguiti nell’accoglienza e accompagnamento dei tirocinanti.

 

c. Nel tirocinio si impara facendo, ma per apprendere dall’esperienza è necessario riflettere sull’esperienza, decontestualizzarla, prenderne le distanze per ritornarvi in termini di significati. Di qui la necessità di distinguere nel tirocinio due modalità entrambe necessarie e complementari: per il tirocinio  diretto (o pratico-progettuale) e per il tirocinio indiretto (o teorico-riflessivo) che ha lo scopo di preparare, accompagnare e aiutare a rileggere la prassi professionale.

 

d. Un corso di tirocinio strutturato in tal modo dovrebbe prevedere non meno di 12 ECTS, comprensivi di almeno 60 ore di tirocinio diretto, 40 ore di tirocinio indiretto e le restanti ore di lavoro personale dello studente, compresa la stesura di una relazione finale.

 

 

2. Modalità organizzative

 

a. Il tirocinio si colloca nell’area pedagogico-didattica e non in altri ambiti disciplinari; viene svolto non prima del biennio specialistico degli ISSR o negli ultimi due anni del percorso teologico istituzionale.

 

b. È preceduto dai tre corsi di studio professionalizzanti (pedagogia e didattica generale, metodologia e didattica dell’IRC, teoria della scuola e legislazione scolastica), già presenti nei piani di studio degli ISSR oppure da integrare nei piani di studi dei cicli istituzionali come corsi opzionali o complementari (necessari solo per coloro che intendono insegnare IRC).

 

c. Negli Istituti Teologici, compresi quelli Affiliati dei Seminari, il tirocinio, più esigente a livello di tempo e di crediti, e difficilmente inseribile nel piano di studi, si configura come una proposta ulteriore rispetto agli ECTS previsti dal piano di studi (e quindi certificata a parte o nel “diploma supplement”). Può essere attuato nel sesto anno degli Istituti Teologici Affiliati o ITA  (come in qualche caso avviene) o  dopo l’ordinazione sacerdotale. Non è necessario che sia certificato prima del baccalaureato o dell’ordinazione; è comunque richiesto anche ai sacerdoti che intenderanno insegnare religione.

Gli ITA possono realizzare il tirocinio, come anche i corsi professionalizzanti, avvalendosi della collaborazione degli ISSR presenti in diocesi o nel territorio.

 

d. È auspicabile che, per la sua natura di orientamento professionale, il tirocinio diretto possa svolgersi in entrambi i cicli di scuola: primo ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), secondo ciclo (secondaria di secondo grado), suddividendolo anche in due anni accademici (come già avviene in alcuni ISSR), ferma restando l’opportunità di valutare i casi di quegli studenti che già insegnano ed hanno esperienza in un singolo ordine scolastico. A questi tuttavia non deve essere preclusa la possibilità di fare l’esperienza di tirocinio nell’ordine o grado di scuola che ancora non conoscono.

 

e. Per quanto riguarda gli obiettivi, i contenuti e le metodologie del tirocinio, è bene precisare che il tirocinio diretto non è solo osservativo dell’azione didattica, ma comporta la partecipazione ai momenti collegiali della scuola, come pure la possibilità, da parte del tirocinante, di svolgere un percorso didattico (monitorato dal tutor e dal docente accogliente) dalla sua progettazione alla realizzazione, alla verifica e alla  valutazione.

 

f. Per quanto riguarda la valutazione, il tirocinio è da considerarsi una disciplina accademico-formativa al pari delle altre, da valutarsi secondo i criteri previsti dall’Istituto Accademico.

 

 

3. La convenzione con le scuole

 

a. La collaborazione fra l’istituzione accademica e la scuola al fine di completare la formazione accademica e professionale è regolamentata da alcune norme (DPR 382/1980, L. 196/1997, DM 142/98 e DM 509/99) e da una convenzione, che stabilisce le modalità di realizzazione del tirocinio stesso.

 

b. La convezione precisa che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, chiarisce la copertura assicurativa del tirocinante, gli obblighi del tirocinante e della struttura ospitante, prevede, per ciascun tirocinante, un progetto formativo e un programma di tirocinio, indica le persone (tutor, docente accogliente) che sono coinvolte nel progetto stesso.

 

c. Esistono diversi modelli di convenzione, a seconda delle esigenze locali. Qualche esemplificazione è reperibile nel sito dei Servizi Nazionali (www.chiesacattolica.it/teologiaissrwww.chiesacattolica.it/irc).

 

NOTA PER GLI UFFICI DIOCESANI (vedi)

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Don Daniele Saottini

Responsabile del Servizio Nazionale

per l’insegnamento della religione cattolica

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Don Andrea Toniolo

Responsabile Servizio Nazionale

per gli studi superiori di Teologia e di Scienze Religiose